Fa delle visite per la tosse e le viene diagnosticata la destrocardia: il cuore dalla parte "sbagliata"Coronavirus: il testo ufficiale del decreto che chiude le attività commercialiCoronavirus: il testo ufficiale del decreto che chiude le attività commercialiChiusi bar e ristoranti,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock aperti supermercati, edicole e farmacie: il testo integrale del decreto firmato da Conte per far fronte al coronavirus. di Debora Faravelli Pubblicato il 13 Marzo 2020 | Aggiornato il 16 Marzo 2021 Condividi su Facebook Condividi su Twitter © Riproduzione riservataCoronavirusgiuseppe conte#speakup-player{ margin: 0 !important; max-width: none !important;min-height: 85px !important; padding-bottom: 25px !important; padding-top: 10px!important;}#speakup-player:empty::after{ align-items: center; background-color:#fff; border-radius: 0.5rem; box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);font-family: sans-serif; content: 'Loading...'; display: flex !important;font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1; justify-content: center;min-height: 50px; text-transform: uppercase;}#speakup-player:empty{ display:block;}Argomenti trattatiQuarantena equiparata a malattiaCoronavirus: il testo ufficiale del decretoCosa rimane apertoNella serata di mercoledì 11 marzo 2020 Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto per gestire l’emergenza coronavirus stabilendo la chiusura delle attività considerate non necessarie garantendo comunque i servizi essenziali: qui il testo ufficiale del provvedimento che sarà in vigore fino al 25 marzo 2020.Quarantena equiparata a malattiaStando alle ultime disposizioni, i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria saranno equiparati alla malattia, certificata dal medico. In altre parole, lo Stato si fa carico dei costi legati alla malattia. La bozza, inoltre, dispone congedi speciali e voucher babysitter per tutti i lavoratori con figli a casa a causa chiusura delle scuole.Coronavirus: il testo ufficiale del decretoAllo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2, che sono: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.In relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.CLICCA QUI PER LEGGERE IL DECRETO INTEGRALECosa rimane apertoIn allegato al testo del decreto sul coronavirus, Giuseppe Conte ha aggiunto l’elenco delle attività che potranno rimanere aperte:IpermercatiSupermercatiDiscount di alimentariMinimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari variCommercio al dettaglio di prodotti surgelatiCommercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomesticiCommercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulicoCommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitariCommercio al dettaglio di articoli per l’illuminazioneCommercio al dettaglio di giornali, riviste e periodiciFarmacieCommercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicaCommercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personaleCommercio al dettaglio di piccoli animali domesticiCommercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografiaCommercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamentoCommercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affiniCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internetCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisioneCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefonoCommercio effettuato per mezzo di distributori automaticiArticoli correlatiinPoliticaSondaggi politici: M5S in crescita, Pd in calo, Forza Italia in positivoinPoliticaIl Dl Salva Casa è legge, 106 voti a favore: ecco cosa cambia adessoinPoliticaMattarella promuove la libertà dell'informazione nella Cerimonia del Ventaglio: "Giornalisti contrastino le adulterazioni della realtà"inPoliticaAntonio Tajani: "Spazio al centro è di Forza Italia, arriveremo al 20%"inPoliticaNcc, incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni: la decisione della ConsultainPoliticaGiorgia Meloni dice 'No' a Ursula von der Leyen: "Ho agito da leader europeo"
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