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Napoli, festoni attaccati sui tubi dell'acqua distrutti da un camion

Alessandria, amministratore di condominio non paga le bollette: scappa con un milione di euroLe società benefit sono entrate nel nostro ordinamento nel 2015 e rappresentano un nuovo modo di fare impresa: il profitto economico è integrato dallo scopo di avere un impatto positivo sulla società,àbenefitsonolostrumentoperconiugareimpresaesostenibilitàETF combinandolo con il rispetto della tutela dell’ambiente, della comunità nella quale opera e dello sviluppo sostenibile La legge 28 dicembre 2015, n, 208 ha introdotto, nel nostro ordinamento, le Società Benefit (“SB”), che rappresentano un nuovo modo di fare impresa, per consentire agli imprenditori di distinguersi sul mercato attraverso una forma giuridica virtuosa e innovativa. L’oggetto sociale delle SB, oltre al profitto economico perseguito secondo le norme statutarie, è integrato dallo scopo di avere un impatto positivo sulla società, combinandolo con il rispetto della tutela dell’ambiente, della comunità nella quale opera e dello sviluppo sostenibile, al fine di creare valore condiviso nell’esercizio dell’attività d’impresa. Il beneficio comune Le SB programmano oltre il perseguimento del proprio profitto, anche quello di un beneficio comune, che consiste in uno o più effetti positivi - perseguibili anche riducendo gli effetti negativi - su persone, comunità, territori e ambiente, beni, attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Si tratta di un’attività di corporate social responsability, che si traduce in impegno verso le tematiche sociali, anche con investimenti nella ricerca, sviluppo e innovazione con i conseguenti benefici per l’individuo, la comunità e il pianeta. La c.d. finalità di beneficio comune può essere perseguita da ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. Alle SB si applicano, inoltre, la disciplina della pubblicità ingannevole, come pure le disposizioni del Codice del Consumo, con particolare riguardo alle norme in materia di pratiche commerciali scorrette, con l’attribuzione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle relative funzioni di controllo e vigilanza. La valutazione delle performances Le Società Benefit devono sottoporsi ad una valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto sociale generato, ossia delle proprie performances sociali e ambientali, utilizzando uno standard di valutazione che rispetti i requisiti indicati dalla Legge di Stabilità 2016, in particolare, essere credibile, trasparente, esauriente e articolato nel misurare l’impatto. Annualmente dovrà essere redatta una relazione di impatto, da allegare al bilancio d’esercizio avente ad oggetto la descrizione degli obiettivi prefissati, le modalità e le azioni adottate dagli amministratori nel perseguimento del beneficio comune; la valutazione dell’impatto sociale generato e la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire, nel corso dell’esercizio sociale successivo. La relazione annuale deve essere pubblicata sul sito internet della società, al fine di informare gli stakeholders in relazione alle attività poste in essere dalla società stessa, nonché in merito agli obiettivi futuri per il perseguimento degli scopi di beneficio comune, per garantire la missione, in caso di aumenti di capitale e cambi di leadership, o, ancora, in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa. Perché diventare Società Benefit? Per migliorare la propria reputazione sul mercato. Sì, ma non solo. Le SB riescono anche ad attrarre investimenti a c.d. "impatto sociale ". Nel perseguimento del c.d. sviluppo sostenibile, l’ambiente è solo uno dei baluardi che devono essere tutelati dagli Stati, insieme alle condizioni sociali degli individui e allo sviluppo economico. Per questo, quando si parla di SB si parla della strategia delle tre P (Profit, People, Planet). Il Legislatore nazionale ha puntato molto sul percorso verso le SB, mettendo sin da subito in campo alcune forme di sgravio contributivo per le società che avessero deciso di intraprendere tale percorso. Recentemente, con il decreto 12 novembre 2021, sono state emanate le disposizioni attuative concernenti le agevolazioni - concesse sotto forma di credito di imposta - per le società che avessero sostenuto fino al 31 dicembre 2021 le seguenti spese per la costituzione o la trasformazione in SB: -             spese notarili e d’iscrizione al Registro delle imprese; -             spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in SB. Non si esclude che tali misure possano essere prorogate per gli anni futuri con nuovi decreti. Il mercato, e in particolare quello finanziario, è sempre più alla ricerca di progetti che garantiscano redditività nell’investimento e tale valutazione viene fatta anche sulla base dei criteri ESG (Environment, Social, Governance). L’attenzione all’impatto ambientale e sociale dell’azienda, nonché la bona gestio aziendale, sono caratteristiche che possono essere ritrovate all’interno di una SB. La tassonomia green Il Regolamento EU 2020/852 introduce un sistema di classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili, da un punto di vista climatico e ambientale; in particolare,  definisce ecosostenibile quell’attività economica che contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: a) mitigazione dei cambiamenti climatici, b) adattamento ai cambiamenti climatici, c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, d) transizione verso un’economia circolare, e) prevenzione e riduzione dell’inquinamento, f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L’art. 95, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che «[…] le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, […]». I settori di impiego In linea con la possibilità per tutte le forme societarie di perseguire una finalità di beneficio comune, ad oggi, circa duemila SB sono distribuite su tutto il territorio nazionale, seppur prevalentemente al nord Italia. Per dimensioni e settore di appartenenza, il fenomeno delle SB non conosce limiti; molte sono le piccole e medie imprese che si stanno accostando a questo modo nuovo di fare impresa, come pure numerose sono le aziende di grandi dimensioni e anche società quotate che sono diventate Benefit. Si tratta, infatti, di un istituto che può essere applicato in modo trasversale ai più disparati campi di attività, accomunati dal voler creare beneficio comune, ciascuno nel proprio ambito: servizi, finanza, turismo, assicurazioni, banche, manifatture, agroalimentare, ricerca e sviluppo tecnologico. Anche le aziende municipalizzate e le società partecipate pubbliche potrebbero diventare SB, perché in ogni settore c’è spazio per un vantaggio condiviso. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediPaola Cristiano e Mattia Geraci Avvocati dello studio Deloitte legal

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