L
o
a
d
i
n
g
.
.
.
Guglielmo 2024-11-26 VOL

Meloni: "Bisogna garantire uno stato ai Palestinesi"

Spazio, l'italiano Walter Villadei pronto a partire per la Stazione Spaziale - Tiscali NotizieLa nuova disposizione pecca sia per eccesso che per difetto. Inoltre non è giustificata la sua introduzione per decreto legge. Il Governo ha confezionato il nuovo art. 434 bis Guglielmoc.p. – inserendolo tra i delitti di comune pericolo mediante violenza - sulla falsariga dell’art. 633 c.p., che ha per oggetto invece l’invasione di terreni o edifici allo scopo di tutelare il patrimonio. Hanno così malamente accorpato nella medesima disposizione interessi pubblici (ordine pubblico, incolumità pubblica, salute pubblica) e tutela della proprietà (privata o pubblica). La nuova disposizione pecca sia per eccesso che per difetto. Inoltre non è giustificata la sua introduzione per decreto legge. La condotta Infatti la condotta materiale del nuovo delitto è innanzi tutto «l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati». Perciò se il proprietario del fondo privato 'occupato' per il raduno abbia prestato liberamente il proprio consenso all'occupazione altrui (per esempio con un valido contratto di locazione o di comodato) e neppure concorra nel reato, la nuova disposizione penale (al pari di quella delineato dall'art. 633 c.p.) non sussisterebbe materialmente, difettando l'estremo della ‘invasione arbitraria'; con la conseguenza che l'esigenza pubblicistica (pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica) diviene penalmente irrilevante. Modellandosi materialmente sull’art. 633 c.p., la nuova incriminazione non soddisfa compiutamente l’esigenza pubblicistica che indubbiamente la ispira, non essendo sufficiente a questo fine la sua collocazione topografica tra i reati di comune pericolo mediante violenza (Titolo II, Capo I del codice penale). La costituzione D’altra parte, specialmente in rapporto all'art. 17 Cost., l'evento di pericolo, che definisce il nuovo reato, non è sufficientemente delineato. L'organizzazione di un raduno non preavvisato di sessanta nostalgici delle camicie nere (ovvero di sessanta Novax ovvero di settanta magistrati ordinari) - su una piazza pubblica o davanti ad un palazzo di giustizia ovvero al suo interno - integra di per sé il reato con tutto ciò che ne consegue? E come si dovranno comportare le Forze dell'ordine in tema di arresto? In realtà soltanto dal modo con cui si svolge il raduno può desumersi la sua effettiva pericolosità: in ipotesi non remota, esso può nascere innocuo e diventare via via rilevante ai sensi della nuova disposizione. Si pensi alle manifestazioni davanti alle fabbriche o a quelle sindacali e politiche! Sono in gioco valori costituzionali troppo rilevanti per essere affidati ad un testo normativo così vago. L’elaborazione della disposizione è vistosamente affrettata anche dal punto di vista linguistico. Ma la sua pretesa urgenza è stata smentita proprio dai fatti di Modena, conclusisi pacificamente in assenza della norma penale ora introdotta. Perché il decreto legge? © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediRosario Russo

25 anni di Google, il motore di ricerca che ha cambiato il mondo - Tiscali Notizieuniverso euclid - Tiscali Notizie Papiri carbonizzati dall'eruzione del Vesuvio decifrati con l'IA - Tiscali NotizieCrosetto in Procura a Roma per le dichiarazioni sulla magistraturaA via la missione Psyche della Nasa, un lungo viaggio verso l'asteroide - Tiscali Notizie

Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

  • Professore Campanella
  • Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock
  • trading a breve termine
  • Capo Analista di BlackRock
  • BlackRock
  • Economista Italiano
  • BlackRock