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Siri, presentati spontaneamente i conti: "Mai ricevuto denaro"

Governo, Conte chiede le dimissioni di Siri al prossimo CdmLe modifiche normative continue,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock parziali, con mutamenti repentini legati ad un singolo caso non aiutano nessuno, perchè in questo modo diventano faticosissime l’opera dell’interprete e della giurisprudenza della Cassazione Abbiamo avvertito la necessità di un ulteriore momento di riflessione sul tema delle intercettazioni perché rappresentano senz’altro lo strumento tecnico investigativo che più ha riflessi sociali e personali, entrano nella vita delle persone, anche nelle vite degli estranei all’indagine, ed è evidente che i risultati possono essere potenzialmente e largamente diffusi con grave pregiudizio del singolo. Il modo con cui interpretiamo e applichiamo la disciplina delle intercettazioni ha delle ricadute che vanno ben al di là delle singole vicende processuali, ragione per cui come gruppo associativo abbiamo pensato ad un incontro che avesse un approccio più aperto e libero rispetto a quello richiesto nelle sedi istituzionali legate alla formazione. Il percorso normativo e giurisprudenziale delle intercettazioni è stato ed è tuttora tormentato; non è un caso dal momento che sono in gioco interessi di grande rilievo sui quali operare un bilanciamento. Il diritto costituzionalmente garantito dall’art. 15 Cost. quale la segretezza di ogni forma di comunicazione, è protetto dalla doppia riserva di legge e di giurisdizione.  Rafforzato dal principio di tutela dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 15 Cost. va bilanciato con l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e in particolar modo di quelli che suscitano grande allarme sociale, la cui protezione costituzionale può rinvenirsi nell’art.112 Cost. – il principio di obbligatorietà dell’azione penale in uno Stato di diritto – e dunque in armonia con il principio del giusto processo dell’art.111 Cost. e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., senza dimenticare le indicazioni  che provengono dall’Europa. Il delicato bilanciamento di tali interessi è operazione ancora più complessa se vi si aggiunge l’altrettanto rilevante interesse rappresentato dal diritto alla informazione e alla comunicazione. Le nuove tecniche digitali Va altresì considerata la difficoltà di governare una materia così incandescente rispetto al progresso delle tecniche digitali ed informatiche che hanno consentito di realizzare nuovi strumenti investigativi dotati di particolare invasività come i Trojan, e al significativo passo del legislatore attraverso la l.178/2021 nella regolamentazione dell’acquisizione dei dati relativi al traffico telematico e telefonico. Residuano tuttavia attività intrusive come le attività di videosorveglianza, le perquisizioni degli apparecchi informatici con conseguente sequestro del contenuto, l’acquisizione delle digitazioni di tastiera e le visualizzazioni dello schermo. Si tratta di mezzi di ricerca della prova che non hanno ricevuto una specifica regolamentazione e che sono interpretati e applicati attraverso i principi generali in tema di mezzi di ricerca della prova e che sono dotati di grande intrusività ma sono particolarmente efficaci nello svolgimento delle indagini. Riforme Sul profilo delle ventilate riforme, alcune domande ineludibili si pongono alla luce del dibattito pubblico e delle dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Premesso che le notizie circa iperboliche somme impiegate per le intercettazioni sono state oggetto di specifica smentita dai magistrati competenti, esiste un problema di correttezza e fondatezza dell’informazione su questi temi e sull’utilizzazione delle risorse economiche dedicate a questa attività? È un tema su cui la stampa torna moltissimo ed è fondamentale fornire informazioni esatte sul denaro speso, la durata e il numero delle intercettazioni disposte. Quanto al rapporto che esiste tra i reati di particolare allarme sociale e i reati fine, satellite o che presentino una qualche forma di interrelazione, è necessario che la regolamentazione decida quali sono i reati da escludere e quali da ricomprendere nell’attività di intercettazione, tenendo conto della disciplina del doppio binario. Entro che limiti le intercettazioni che riguardano un terzo estraneo all’indagine ma utili e necessarie per la prosecuzione delle indagini possono essere utilizzate? Come si concilia la segretezza radicale delle intercettazioni sino alla chiusura delle indagini con la vicenda cautelare e la discovery, necessaria per garantire un doveroso il controllo giurisdizionale ma anche il diritto di difesa? Le modifiche normative continue, parziali, con mutamenti repentini legati ad un singolo caso non aiutano nessuno, perchè in questo modo diventano faticosissime l’opera dell’interprete e della giurisprudenza della Cassazione, che è costretta a confrontarsi con novellazioni non sempre coerenti con l’intero sistema. Il legislatore non dovrebbe confondere l’errore nell’applicazione di una norma giusta con l’ingiustizia di una norma. Il nostro può essere solo un auspicio rispetto al dibattito politico: una legislazione più coerente e serena, meno tortuosa e complicata, renderebbe per tutti noi più facile applicare i principi di legalità e proporzionalità.     © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediEgle Pilla presidente di Area Dg

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