Addio a Vittorio Vallarino Gancia, il "re dello spumante" rapito dalle BrDall’emergenza sanitaria all’attuazione del Pnrr,criptovalute il ministero ha avuto una presenza molto forte e il nuovo Consiglio dovrà avere maggiore forza incisiva nelle necessarie occasioni di coordinamento, riprendendo con maggiore energia i propri compiti in materia di autogoverno e di organizzazione degli uffici giudiziari Il governo della magistratura affidato dalla Costituzione al Consiglio Superiore della Magistratura vede oggi una sempre più marcata incidenza del Ministero della Giustizia, e quindi del Governo. Mi riferisco ad una serie di iniziative che hanno trovato un primo rilevante momento in occasione della legislazione per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, quando c’è voluta una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 140 del 2021, per segnare un limite alla catena perversa che partiva dagli indirizzi governativi e, attraverso i poteri organizzativi dei capi degli uffici giudiziari, arrivava ad incidere direttamente sul processo e dunque sui diritti coinvolti. Il secondo passaggio è costituito dall’attuazione del Pnrr, quando il rapporto tra organizzazione degli uffici e ministero è divenuto sostanzialmente diretto, sovrapponendosi alle procedure tabellari e quindi partecipative, tanto in materia di organizzazione degli uffici che in funzione degli altri obiettivi del Piano. Va poi considerato che il Ministero, in questa occasione, ha operato una destinazione selettiva delle risorse, escludendo settori come la magistratura di sorveglianza e la volontaria giurisdizione legata alla tutela delle persone fragili, precedente anch’esso pericoloso perché individua settori della giurisdizione meritevoli di risorse e altri che devono arrangiarsi con quello che hanno. Va poi considerato che l’assenza della figura del dirigente amministrativo in molti uffici giudiziari accentua il rapporto diretto tra i magistrati che hanno funzioni direttive e il Ministero. In questo quadro, occorre che il Consiglio abbia una presenza più incisiva nelle necessarie occasioni di coordinamento, riprendendo con maggiore energia i propri compiti in materia di autogoverno e di organizzazione degli uffici giudiziari, in funzione di assicurare il raggiungimento di obiettivi della giurisdizione che non possono avere una connotazione esclusivamente statistico-numerica, ma che devono tenere conto, secondo la declinazione contemporanea della legittimazione democratica della giurisdizione, di standard qualitativi elevati, di promozione della tutela effettiva dei diritti che si affermano nella società e che richiedono riconoscimento nelle aule di giustizia. Il processo, nel quale i diritti trovano riconoscimento e tutela, non può essere visto come una pratica da sbrigare nel più breve tempo possibile per far quadrare i numeri, ma come laico luogo di confronto tra i diversi punti di vista che, come ci ricorda Gustavo Zagrebelsky, muove dalla consapevolezza della complessità delle cose e che, pertanto, ha bisogno di tempi adeguati all’approfondimento dei fatti e delle questioni giuridiche sottostanti. LA SFERA DELL’AUTOGOVERNO I tavoli aperti con il Ministero devono quindi tenere conto delle specifiche competenze che la Costituzione affida a questo organo e che non possono travalicare nella sfera riservata all’autogoverno. Faccio riferimento anzitutto alla revisione del Protocollo d’intesa tra Ministero, Csm e Scuola della magistratura del 22 dicembre 2021 sulla formazione dei magistrati che rivestono posizioni di responsabilità organizzativa, che dovrà essere rivisto alla luce della recente modifica dell’art. 26-bis, comma 2, d.lgs n. 26/2006. In questo senso, il Consiglio dovrà svolgere un ruolo attivo per indirizzare l’attività formativa, anche in questo ambito, secondo un modello di direttivo e semidirettivo consapevole della complessità della giurisdizione nella contemporaneità, dei diversi “mestieri” del giudice, non solo giudicante, ma anche gestore, come nel campo delle procedure concorsuali o della volontaria giurisdizione a sostegno delle persone fragili o della magistratura di sorveglianza, del crescente ruolo della giurisprudenza come fonte, con la conseguente necessità di trasparenza, condivisione e comprensibilità esterna dell’esercizio della giurisdizione. L’altro tavolo è quello legato ai trasferimenti di sede, la cosiddetta mobilità orizzontale. A causa della pandemia non si è tenuto il concorso del 2020 e quello in corso del 2021 consentirà la copertura solo parziale dei posti messi a concorso. L’ingresso di nuovi magistrati con funzioni non avverrà prima del 2024 avanzato. Occorrerà sviluppare una sinergia col Ministero, competente per le sedi disagiate, cui sono collegati incentivi di carattere economico, ferme al 2019. Occorrerà inoltre svolgere un ruolo di pressione per rendere efficienti gli interventi organizzativi e materiali che spettano al Ministero in base all’art. 110 della Costituzione. Soprattutto nella giustizia civile, che vede lo sviluppo del processo telematico, in molti uffici giudiziari ancora oggi il guasto di un computer è un evento in grado di bloccare l’attività giurisdizionale, per via dei tempi imprevedibili di riparazione o sostituzione di uno strumento di lavoro indispensabile. Si tratta di situazioni difficili, diffuse, che incidono sull’effettività della giurisdizione e sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza, che richiedono un’attività di sollecitazione delle competenze che la Costituzione affida al Ministero. Infine, il Consiglio che verrà non potrà sottrarsi dall’affrontare il tema della giustizia predittiva, delle modalità della sua attuazione, cui è funzionale la banca dati che costituisce uno degli obiettivi del Pnrr. L’intelligenza artificiale (IA) non è neutra e il Consiglio dovrà essere particolarmente attento e presente in questa fase, vigilando sulla direzione e i contenuti di questo obiettivo, sulla base di principi di trasparenza, verificabilità e tracciabilità dei sistemi di IA, anche sulla base dei contenuti della proposta di regolamento comunitario pubblicata dalla commissione europea il 21 aprile 2021, che colloca tra i prodotti ad alto rischio gli strumenti di IA concernenti l’amministrazione della giustizia, per gli alti pericoli di distorsione, errore e opacità (cfr. considerando n. 40 e punto 8 dell’allegato III al progetto di regolamento). Si tratta di un rapporto articolato e complesso, che richiederà ancor più la tutela degli ambiti che la Costituzione assegna a questi organi e una grande consapevolezza in merito alle implicazioni e alle cadute che sui principi costituzionali di autonomia e indipendenza, coniugati a quello di efficienza, le future scelte delineeranno. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGaetano Campo
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