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L’estate sta finendo? Giuliacci e le tre fasi che ci porteranno all'autunno

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: con l'anticiclone africano tornano afa e caldoLa riforma è una delle più attese dagli operatori giuridici e il principale strumento pensato è quello di rendere più veloci le procedure civile passando nella fase di merito già dalla prima udienza. La riforma prevede l’incentivazione,trading a breve termine anche fiscale, a intraprendere procedimenti di mediazione. E attenzione al nuovo pignoramento presso terzi.   Entra in vigore oggi la riforma del processo civile. Una delle riforme più attese dagli operatori giuridici, allineata per altro con gli obbiettivi  del PNRR pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 292 del 9 dicembre 2021, inizierà proprio dalla vigilia di Natale ad esprimere tutta la sua dirompenza. La riforma che porta la firma del Guardasigilli Marta Cartabria, ha come obbiettivo principale quello di agevolare la velocità dei processi. Lo strumento principale della riforma del procedimento civile è quello di rendere più veloci le procedure civile passando nella fase di merito già dalla prima udienza. La riforma prevede l’incentivazione, anche fiscale, a intraprendere procedimenti di mediazione. Velocità dei procedimenti Con la riforma del procedimento civile verranno falcidiati molti passaggi  relativi ai termini intermedi del processo civile tradizionale. Con l'atto di citazione, la parte che ha agito in giudizio dovrà sparare immediatamente tutte le cartucce: dovrà indicare gli elementi di diritto della domanda e dovrà  indicare subito i mezzi di prova dei quali intende valersi allegando le opportune prove documentali. Stessa cosa per il convenuto: i fatti costitutivi della domanda e i mezzi di prova dovranno essere inseriti già nella comparsa di costituzione e risposta. Andranno così a sparire le note memorie ex 183 sesto comma c.p.c. che, in alcuni casi, andavano a registrare dalla iscrizione della causa a ruolo alla fine della fase istruttoria anche un tempo superiore ai due anni. Con la riforma, inoltre, il giudice istruttore fisserà  la seconda udienza entro 90 giorni. Anche la fase decisoria verrà agevolata con l’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Il focus del processo verrà puntato quindi sugli atti introduttivi. Le udienze da remoto, inoltre, diventeranno strutturali non più un’esigenza eccezionale dettata dalla pandemia. Mediazione incentivate Altro caposaldo della riforma è il potenziamento degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR). Per  la mediazione, in particolar modo, sono previsti incentivi fiscali e una processo, in generale, di semplificazione. Con l’incentivo a concludere accordi in procedimenti di mediazione, si andrà ad estendere l’ombrello dell'esenzione dall'imposta di registro. E’ previsto inoltre il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato. Il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva quale elemento di improcedibilità processuale, sarà esteso ai contratti di consorzio, franchising , di subfornitura, di associazione in partecipazione, ai contratti d’opera e di somministrazione Sempre in tema di Adr, la negoziazione assistita, viene estesa alle controversie individuali di lavoro, con l’assistenza  obbligatoria di un avvocato o di un consulente del lavoro. Il pignoramento presso terzi Alcune disposizioni - le norme contenute nei commi da 27 a 36 dell'art. 1 della Legge di riforma - si andranno ad applicare ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno dalla sua entrata in vigore (22 giugno 2022). Da questo momento il governo avrà un anno di tempo per emanare i decreti legislativi disciplinati dalla legge delega che si limita invece a dettare i principi direttivi. In tema di pignoramento presso terzi, attività esecutiva diffusissima nella pratica forense, la riforma  andrà a introdurre un nuovo incombente per gli operatori del diritto. Il creditore pignorante, dovrà aver l’onere di informare il debitore esecutato e il terzo dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento a pena di inefficacia del pignoramento stesso. Il creditore procedente aveva già l’onere di iscrivere a ruolo il processo esecutivo entro 30 giorni dalla data in cui riceve dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di pignoramento notificato. In questo caso si è andato ad aggiungere un nuovo incombente sempre a pena di improcedibilità. In passato, infatti, il terzo pignorato – spesso le banche – non veniva mai informati dell’avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo. Mancando questa informazione, si potevano verificare interpretazioni distorsive del pignoramento che portavano anche al procrastinarsi all’infinito degli effetti dell’azione esecutiva, anche nel caso di mancata prosecuzione del procedimento. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

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