Bonus 200 euro, le scadenze dell’Inps: dopo i pensionati, tocca a colf e alle altre categorie escluseIl caso della dottoressa Anna Canepa e delle sue chat archiviate disciplinarmente vanno poste alcune domande alla procura generale di Cassazione,criptovalute titolare davanti al Csm dell’iniziativa disciplinare. Prima conversazione: dott.ssa Anna Canepa (Giudice ordinaria): «Scusa se ti disturbo, domani dovreste discutere Procuratore di [omissis)] è uno snodo fondamentale. Sono in corsa [dottor Nessuno 1] e [dottor Nessuno 2] uno di MI è l'altro di AI [due correnti dell’Anm), ma non è questo il problema. Sono 2 banditi incapaci il migliore è [dott. Fortunato]. Un collega veramente valido. Attuale reggente. Grazie e Buon lavoro. Luca Palamara (membro del C.S.M.): Ok tesoro Canepa: Mi raccomando! Luca Palamara: Assolutamente sì. Seconda conversazione: dott.ssa Anna Canepa (Giudice ordinaria): … «Con la votazione di oggi il CSM abdica alla sua funzione e la DNA chiude. Un piccolo barlume… Fuzio al plenum… in questo sbando generale… ti chiedo di provarci”». Palamara: «lo farò fino all’ultimo», Canepa: «e su quelle pecore che stanno al CSM ... almeno Mancinetti»; Palamara: «ci lavoriamo». Esito del procedimento di nomina: al conteso ufficio di Procuratore della Repubblica è stato nominato il dottor Fortunato. I procedimenti amministrativi per la nomina dei magistrati a qualsiasi ufficio giudiziario sono rigorosamente formalizzati, essendo volti, nell’interesse del cittadino-utente, alla selezione, da parte del Csm, del giudice oggettivamente più meritevole, anziché del più raccomandato o del meno denigrato. Qualunque interferenza (pro amico o contra inimicum) idonea ad influenzare l’esito del procedimento costituisce scorrettezza disciplinare, sicché il Procuratore Generale è tenuto ad esperire la corrispondente azione davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio. Invece il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura si è occupato più volte di tali chat, disponendone il 22 giugno 2022 l’archiviazione, soltanto ai sensi dell’art. 2 Legge delle Guarentigie della Magistratura. Tale disposizione prevede il procedimento per incompatibilità oggettiva, riservato cioè alle condotte non intenzionali o, ancorché volontarie, non disciplinarmente rilevanti. Ma, salvi errori od omissioni, è estremamente improbabile che le due chat siano disciplinarmente irrilevanti, sicché non si comprende come e perché siano state trattate in sede di procedimento ex art. 2 Legge Guarentigie. Involontariamente la dottoressa Canepa ha descritto come ‘banditi incapaci’ i concorrenti del dott. Fortunato e come “pecore” i componenti del Csm? Infatti la prima chat è un esempio preclaro di “raccomandazione” denigratoria o spregiativa (contra inimicum) perché, per sostenere la candidatura del dottor Fortunato, la dottoressa Canepa ha screditato gl’ignari concorrenti dottor Nessuno 1, che infatti ha poi presentato querela, e dottor Nessuno 2. Non essendo incastonabile neppure tra le “autopromozioni” (che il Procuratore Generale della Suprema Corte ritiene non punibili in sede disciplinare), tale condotta sembra integrare la gravissima scorrettezza prevista (e sanzionata) dall’art. 2, 1° lett. d) del D. lgs. n. 109 del 2006; che è rigorosamente alternativa rispetto al procedimento promosso, per incompatibilità oggettiva (funzionale o ambientale), nei confronti della dott.ssa Canepa. Da qui le più pertinenti domande. Il Procuratore Generale ha promosso l’azione disciplinare? Come e perché il Comitato di Presidenza del Csm (di cui è membro di diritto il Procuratore Generale) ha assegnato la trattazione di tale pratica alla Prima Commissione del Consiglio, competente soltanto sui procedimenti ex art. 2 Legge Guarentigie? Forse il pg aveva emesso decreto motivato di archiviazione, e con quale motivazione? Il dubbio non è né solitario né bizzarro. Infatti, nella seduta finale del 22 giugno 2022, anche l’avvocato Stefano Cavanna, Consigliere non togato del Csm, che ha votato contro l’archiviazione decisa a maggioranza, ha sostenuto testualmente «...il disciplinare avrebbe dovuto essere esercitato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e nessuno l’ha esercitato ...questo è un altro ordine di idee nulla mi impedisce di stupirmi di questa cosa perché in casi molto simili l'azione è stata esercitata...» (registrazione fonica e scritta di Radio Radicale). Ne ha data pubblica conferma lo stesso Consigliere (Il Foglio, 1° luglio 2022). Sullo squallore della seconda chat sarebbe meglio soprassedere. Ma non si può eludere il più ovvio quesito: anche questo inaudito vilipendio del Csm (art. 290 c.p.) è passato indenne all’attenzione (non solo) disciplinare del Procuratore Generale? Domandare è lecito, rispondere è cortesia ma…potrebbe giovare al cittadino, che ancora confida nella Giustizia! © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediRosario Russo già sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione, oggi in quiescenza
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